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Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60
Tale decreto ha recepito le direttive 99/30/CE e 00/69/CE riguardanti i valori limite di qualità dell’aria relativi a biossido di zolfo, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio.
PM10
All’entrata in vigore del decreto: VALORE LIMITE (ug/m3) All’entrata in vigore del decreto: VALORE DI PARTENZA (ug/m3) 1/1/2005
(ug/m3)1/1/2010
(ug/m3)Valore limite per la protezione della salute umana 24 ore 65 50
(Da non superare più di 35 volte l’anno)50
(Da non superare più di 7 volte l’anno)Valore limite per la protezione della salute umana Anno 44.8 40 20
Il decreto ministeriale 2/4/2002 n. 60, inoltre, all’articolo 39 modifica il decreto ministeriale 21/4/1999 n. 163.
In base a queste modifiche viene stabilita una sinergia tra l’attività del sindaco e quella regionale sulla base dei piani e programmi che le regioni devono predisporre in base al decreto legislativo 4/8/1999 n. 351. In particolare il sindaco adotta le misure di limitazione della circolazione negli agglomerati o zone nelle quali sussiste il superamento o il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme.
In tale quadro viene abrogato l’obbligo di invio del rapporto annuale sulla qualità dell’aria da parte dei comuni individuati dal DM 21/4/1999 n. 163 anche se, fino all’attuazione delle disposizioni indicate dal decreto legislativo n. 351 da parte delle regioni, continuano ad applicarsi le misure precedentemente adottate dai sindaci, le quali possono essere rimodulate sulla base delle condizioni di qualità dell’aria.
Per quanto riguarda gli IPA le misure sulla limitazione e/o divieto della circolazione vengono adottate sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualità dell’aria di cui al DPR 24/5/1988 n. 203.L’articolo 38 del DM 2/4/2002 n. 60 stabilisce che fino alla data entro la quale devono essere raggiunti i valori limite (2005 e 2010 in base all’inquinante considerato), restano in vigore i valori limite fissati dal DPCM 28/3/1983 e dal DPR 24/5/1988 n.203. Per valutare i livelli di particelle sospese, in riferimento al valore limite, si utilizzano i dati di PM10 moltiplicati per un fattore pari a 1,2.
Il DM 2/4/2002 inoltre, va ad abrogare le disposizioni relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio ed al benzene contenute nei seguenti decreti:- DPCM 28/3/1983
- DPR 24/5/1988 n. 203 (Articoli 20, 21, 22 e 23 - Allegati I, II, III e IV)
- DM 20/5/1991
- DPR 10/1/1992
- DM 15/4/1994
- DM 25/11/1994
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